La direzione della fabbrica licenzia un gruppo di lavoratrici: proprio quelle che, poco tempo prima, avevano cercato di riunirsi e formare un sindacato.  I supervisori insultano le donne che lavorano in fabbrica, a voce alta e umiliandole, talvolta prendendole a schiaffi, e negano loro il permesso di usare il bagno. 

La fabbrica chiude senza preavviso, e chi ci lavorava rimane da un giorno all’altro senza stipendio e senza TFR. 

Crolla un muro in una fabbrica, le lavoratrici rimangono ferite: alcune si assentano per malattia e vengono licenziate, alle altre viene imposto di tacere del tutto l’incidente, se vogliono mantenere il posto di lavoro.  

Questi sono alcuni dei casi urgenti che la Clean Clothes Campaign ha assistito nel corso solamente dell’ultimo anno. Ma accadono tutti gli anni. Sebbene le aziende tessili vestono le proprie operazioni di parole quali “sostenibilità” e “responsabilità sociale”, quello che c’è sotto quei vestiti è tutt’altro che responsabile: è una sistematica ricerca del minor costo e del massimo profitto, che non si cancella con una campagna green.

La pandemia di Covid-19 ha aggravato le condizioni di sfruttamento sistematico delle filiere di produzione tessile ai cui vertici stanno i brand committenti: come hanno dimostrato diversi rapporti, i marchi e i distributori (inclusi i rivenditori online) hanno cancellato o ritardato il pagamento di ordini per miliardi di euro, giocando con i prezzi in modo tale da indebolire sia il potere contrattuale sia la capacità produttiva dei propri fornitori. La conseguenza di questo comportamento predatorio è stata che milioni di lavoratori e lavoratrici tessili si sono trovati da un giorno all’altro in mezzo alla strada, senza poter contare su alcun risparmio. La CCC propone soluzioni precise e puntuali per superare questa drammatica situazione, ma questo articolo si occupa di considerazioni di ordine generale. 

Filiere tessili globali e diritti umani

Le violazioni dei diritti umani sono prevalenti nelle catene di fornitura di abbigliamento – è il modello di business stesso che si basa sullo sfruttamento, sull’abuso, e  sulla discriminazione di genere (si stima che l’85% dei lavoratori dell’industria dell’abbigliamento siano donne). Prendere in considerazione l’elemento di genere è particolarmente importante perché è una componente strutturale, onnipresente, dello sfruttamento della forza lavoro nelle filiere tessili. Le donne sono pagate meno, hanno meno sicurezza nell’impiego (per esempio a molte viene negata la maternità: o lavori, o fai figli: se lavori ti paghiamo poco, ma se fai figli non ti paghiamo proprio) e affrontano regolarmente violenza fisica (dagli schiaffi alle molestie) e verbale (dagli insulti alle intimazioni urlate di lavorare mente i muri della fabbrica si crepano e sale la paura di morire).

In risposta alle pratiche di acquisto dei marchi, e cioè l’invio di ordini di produzione costanti (i  brand fanno produrre nuove collezioni ogni settimana), le fabbriche scaricano i costi e i rischi sui lavoratori e sulle lavoratrici, imponendo loro turni straordinari (non sempre pagati) e subappaltando alcune produzioni a lavoratori e lavoratrici a domicilio, pagandoli la metà o un terzo del salario minimo legale; trascurando la sicurezza delle proprie fabbriche; impedendo ai  lavoratori e alle lavoratrici di organizzarsi in sindacato. 

I salari di povertà non permettono a chi lavora nel tessile di vivere una vita dignitosa, di pianificarla, di far studiare i propri figli e figlie, di mangiare e far mangiare la propria famiglia ogni giorno e  in modo salutare. I proprietari delle fabbriche dicono di non avere altra scelta che mantenere salari bassi a causa dei prezzi bassi pagati dai clienti, o di rispettare, negli stati in cui è presente, il salario minimo legale.

Ma i salari sono bassi, e appunto in alcuni paesi “legali”, proprio perché i governi dei paesi di produzione li hanno mantenuti bassi nel tentativo di creare o proteggere l’esistenza stessa del lavoro.

Nei paesi di produzione, la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, cruciali per migliorare strutturalmente le condizioni di lavoro, ottenere diritti, e riequilibrare la disuguaglianza di potere basata sul genere, sono ostacolati dai produttori tessili con la complicità dei governi (anche perché spesso i conflitti di interesse sono rampanti: nel 2013, in Bangladesh, il 10% dei parlamentari era proprietario fabbriche tessili e almeno il 50% del totale dei membri del parlamento aveva connessioni e interessi economici nel settore della produzione tessile). Le norme sociali che limitano la voce e la partecipazione delle donne nella società mettono ulteriormente a dura prova la rivendicazione di questi diritti.

I lavoratori e le lavoratrici che cercano un rimedio per le violazioni dei diritti umani devono affrontare diverse difficoltà: risorse finanziarie insufficienti, mancanza di informazioni e barriere linguistiche, incertezze legate alla giurisdizione in cui far valere i propri diritti (se da un lato quella del paese di produzione, dove sono avvenute le violazioni, non offre norme certe e garantiste su cui contare, dall’altro quella del paese sede della società committente, che in ultima analisi ha la responsabilità di averle causate, è lontana e costosa), raccolta e documentazione delle prove. L’accesso al rimedio, anche nei paesi di committenza, è sempre più inteso in un senso procedurale piuttosto che in termini di risultati concreti, e cioè misure risarcitorie che non siano irrisorie per le vittime di violazioni, e  tendono a sfociare in rimedi inadeguati o nessun rimedio. 

Poiché le pratiche aziendali volontarie non hanno portato miglioramenti concreti alle condizioni di vita e lavoro delle catene del valore (del valore per chi?), la CCC appoggia l’iniziativa di riforma della corporate governance intrapresa dalla Commissione europea e che porterà all’approvazione di una direttiva sulla human rights and environmental due diligence, e cioè che introdurrà obblighi per le aziende committenti, al vertice delle catene di fornitura, di verifica del rispetto di condizioni dei diritti umani e del lavoro da parte dei propri fornitori lungo la filiera, non solo di primo livello, e di inclusione di considerazioni sull’impatto ambientale delle proprie operazioni. 

Questa direttiva può risolversi in un esercizio di stile, oppure può portare miglioramenti concreti.

Abbiamo espresso le nostre principali considerazioni e gli elementi che per noi sono irrinunciabili nel position paper Fashioning justice, che riassumiamo di seguito, affinché tale legislazione raggiunga l’obiettivo che si pone, e cioè la prevenzione delle violazioni e la tutela delle persone e dell’ambiente, con specifico riferimento a ciò su cui abbiamo sviluppato la nostra expertise di campagna e cioè i diritti umani e del lavoro. 

Approccio generale

Data la portata globale del commercio e i modelli di catene globali del valore, vogliamo sottolineare che, oltre che nell’Unione europea, a 10 anni dall’approvazione dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani (che raccomandano solamente, essendo principi guida, che le imprese conducano due diligence e rispettino i diritti umani), la CCC è nettamente a favore di  un trattato vincolante delle Nazioni Unite che stabilisca una base normativa per il lavoro dignitoso lungo l’intera catena del valore globale e che ponga in capo alle aziende la responsabilità generale di rispettare i diritti umani e del lavoro in tutto il mondo. 

Con riferimento alla direttiva europea, è importante in primo luogo ricordare che, essendo essa una legge-cornice, che gli stati membri dovranno recepire con legge nazionale, gli obblighi che essa conterrà dovranno essere considerati come minimi, e modificabili dagli stati solo in positivo a favore dei soggetti della tutela, e cioè i lavoratori delle filiere e l’ambiente. Una legislazione siffatta dovrebbe contenere obblighi espliciti di conformità (compliance), sia di effettuare due diligence (e di farla con regolarità) sia di pubblicare i dati raccolti mediante tale processo, e deve prevedere sanzioni adeguate in caso di non compliance. La due diligence dovrebbe coprire l’intera catena del valore, compresi i sistemi di lavoro semi-formali e informali, quali i subappalti non ufficiali e il lavoro a domicilio.

Gli elementi irrinunciabili della direttiva sulla human rights due diligence 

Sulla base di oltre tre decenni di sforzi per migliorare le condizioni di lavoro nell’industria globale dell’abbigliamento, abbiamo una miriade di idee su come portare un significativo cambiamento positivo, particolarmente rilevanti per il settore ad alto rischio su cui ci concentriamo. Come organizzazione che si occupa di diritti del lavoro, poniamo un’attenzione particolare alla libertà di associazione, al diritto alla contrattazione collettiva, al diritto a un salario adeguato e al divieto di discriminazione sul lavoro.

Obblighi espliciti

Le imprese devono essere legalmente responsabili della violazione dei diritti umani e degli impatti impatti negativi causati nelle loro catene globali del valore e nelle loro operazioni e relazioni commerciali. L’obbligo di effettuare la human rights due diligence deve essere definito come l’obbligo di identificare, terminare, prevenire, mitigare, monitorare e rendere conto degli impatti negativi potenziali ed effettivi sui diritti umani e ambientali attraverso un processo regolare e costante, svolto in conformità con gli standard internazionali (che in ambito aziendale esistono e vengono applicati da anni, per esempio, con riferimento alla prevenzione della corruzione). Quando vengono riscontrate violazioni, l’impresa  committente dovrebbe cooperare con il fornitore al fine di risolvere la situazione e far cessare gli abusi, e prevenirle in futuro.

In generale, infatti, perché il concetto di responsabilità abbia un vero significato, la legge dovrebbe prevedere che la cessazione delle relazioni commerciali sia usata solo come ultima risorsa: una cessazione improvvisa dei rapporti commerciali creerebbe più danni che benefici ai lavoratori e alla loro comunità. Se al netto degli sforzi per riparare agli abusi il committente è costretto a cessare la fornitura, i marchi e i distributori dovrebbero adottare un piano di eliminazione graduale per garantire che i lavoratori, indipendentemente il loro stato di occupazione formale, ricevano i salari e i benefici a cui hanno diritto.

Ambito di applicazione

Tale legislazione dovrebbe applicarsi a tutte le imprese,, incluse le imprese medio-piccole che operano in settori ad alto rischio (come quello tessile), fondazioni aziendali e le società di revisione e di certificazione. Gli obblighi di due diligence dovrebbero estendersi all’intera filiera, perché più si scende nella catena di produzione e più aumentano gli abusi (in altre parole: il vecchio adagio “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” è purtroppo vero: ma proprio perché è vecchio, va riformato).

Sanzioni effettive

La direttiva dovrebbe garantire l’applicazione della due diligence obbligatoria attraverso una combinazione efficace di misure, quali sanzioni civili e penali adeguate, competenze e risorse ad organismi nazionali designati, la collaborazione tra autorità preposte all’applicazione e riconoscendo ai terzi la legittimazione attiva ad avviare procedimenti.

Estensione e oggetto della due diligence

La direttiva dovrebbe imporre obblighi di pubblicazione e trasparenza della catena del valore e che la divulgazione di informazioni sulla filiera non sia limitata ai fornitori più vicini o agli attori di primo livello, ma si estenda all’intera catena del valore inclusi i lavoratori a domicilio (a meno che ciò non possa mettere in pericolo la loro sicurezza), i lavoratori a contratto, lavoratori occasionali pagati a cottimo, i lavoratori migranti. I marchi sono già consapevoli delle forme di lavoro indecenti che compongono le filiere tessili: è giunto il momento che lo ammettano pubblicamente. 

La legislazione UE dovrebbe riconoscere e affrontare il fatto che le pratiche di acquisto delle imprese hanno un impatto diretto sui diritti umani. Prendere in considerazione le pratiche di acquisto permetterebbe anche la condivisione dei costi legati alla sicurezza degli edifici lungo la catena del valore invece di spingerli verso le fabbriche e i livelli inferiori della catena.  

Gli audit sociali non dovrebbero essere incoraggiati o riconosciuti dalla legislazione come prova di avere effettuato due diligence, poiché essi sono profondamente imperfetti e legati a molti casi di abusi aziendali e di ridefinizione del significato dei diritti umani allo scopo di dimostrare la conformità anche quando questa è palesemente carente.

Obblighi di rendicontazione e trasparenza

Le aziende dovrebbero essere obbligate a offrire formazione ai fornitori sui loro obblighi in materia di diritti umani e a tutti i lavoratori sui loro diritti lavorativi, sul processo di due diligence e sui meccanismi di reclamo messi a loro disposizione. Ciò è fondamentale, perché l’accesso alle informazioni è il primo strumento di difesa di cui possono avvalersi sia i lavoratori e gli attivisti.

Con riferimento a quest’ultimo punto, infatti, è necessario che le informazioni raccolte durante il processo di due diligence siano rese pubbliche dalle aziende in totale trasparenza, sia per garantire l’accesso alle informazioni, sia per garantire il controllo sociale delle filiere, riparare gli abusi in corso e prevenirne di ulteriori. Alcune aziende pubblicano già le informazioni in modo volontario: con la conclusione che ciò è effettivamente praticabile, ma se fatto in modo volontario non è sufficiente e si risolve in un esercizio di stile, non permettendo di utilizzare tali informazioni. 

Accesso alla giustizia e diritto di difesa e tutela delle vittime di abusi

L’accesso alla giustizia nell’UE per i titolari di diritti che si trovano in paesi terzi dovrebbe essere facilitato attraverso l’estensione dei termini di prescrizione e attraverso l’applicazione del principio giurisprudenziale della parità di accesso alla giustizia, obbligando le imprese a rivelare tutte le prove in loro possesso relative alla presunta violazione. Le responsabilità devono essere sia civili che penali, e l’una non deve escludere l’altra. 

Le forme chiave di rimedio in sede civile includono: risarcimento, eliminazione dei rischi per la sicurezza, reintegrazione di sindacalisti/e, copertura della sicurezza sociale, pagamento dei salari arretrati e delle indennità di licenziamento, cessazione degli straordinari forzati e/o non pagati, la concessione di maternità e di malattia e il licenziamento dei supervisori che molestano le lavoratrici.

Con riferimento all’esecuzione penale, il foro competente dovrebbe essere quello dello Stato in cui la società è registrata, ha la sua sede principale di attività, o ha situato la sua sede amministrativa centrale. 

Criteri sociali negli appalti pubblici

Vogliamo che il settore pubblico, e cioè i committenti e le stazioni appaltanti pubblici di qualsiasi livello, siano i primi ad esigere che le proprie forniture non vengano rese creando impatti negativi sulla società che loro stessi amministrano, in altre parole di cui sono chiamati a prendersi cura. 

E’ opportuno creare incentivi positivi per le aziende ad implementare la due diligence sui diritti umani premiando la conformità (e penalizzando la non conformità), in particolare quando le autorità pubbliche contrattano beni e servizi da aziende attraverso gli appalti pubblici. In questo senso, la formazione di piani nazionali di reazione alla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus (quello che in Italia è il PNRR) è un’occasione che non dovrebbe cadere nel vuoto. 

Come cambierebbero le condizioni delle filiere e i comportamenti aziendali 

La Commissione europea dovrebbe pubblicare una bozza di direttiva nel mese di giugno. Ci auguriamo che essa sia all’altezza delle sue ambizioni. Se così fosse sarebbe davvero l’occasione perché i marchi e i distributori tessili smettano di prendere a pretesto la mancanza di regolamentazione o la mancanza di applicazione delle leggi e dei regolamenti sul lavoro nei paesi fornitori come scusa per le violazioni dei diritti umani nelle loro catene di valore. Non potrebbero più minacciare di spostare la loro produzione in altri paesi se i governi o i sindacati segnalano l’intenzione di aumentare i salari minimi o rafforzare la tutela dei diritti del lavoro. 

I marchi e i distributori potrebbero, invece, colmare le lacune nella protezione dei diritti umani esistenti negli stati di produzione concludendo accordi vincolanti di filiera, applicabili all’intera catena del valore su questioni fondamentali come i salari, la violenza di genere, la libertà di associazione, salute e sicurezza, e che affidano ad organizzazioni indipendenti la verifica del rispetto degli accordi e la gestione di reclami e rimedi. Questi accordi sono particolarmente importanti ed efficaci perché non va dimenticato che solo gli sforzi collettivi, anche da parte degli stessi marchi, possono cambiare davvero le cose. Se un fornitore ha più clienti, sono tutti quei clienti che, insieme, devono chiedergli, e dunque devono permettergli, di cambiare le sue pratiche

I processi di human rights due diligence sarebbero incorporati in ogni decisione aziendale, come un dovere continuo in capo a tutti dipartimenti rilevanti, soprattutto gli acquisti. I dipartimenti devono essere dotati di sufficienti risorse umane e finanziarie, e del potere esecutivo per garantire che le pratiche di acquisto siano coerenti con il piano di due diligence e con un trattamento dignitoso dei propri fornitori e dei lavoratori e delle lavoratrici delle proprie filiere.

Conclusioni

Non basta certamente una legge dell’Unione europea a cambiare il mondo. Ma innanzitutto è un passo importante, perché la forza del mercato dell’UE potrebbe avere un effetto domino positivo su altre giurisdizioni e altri mercati. 

E’ giunto il momento che il legislatore, dovunque esso sia, si renda conto che per troppo tempo ha permesso agli attori economici di approfittare dell’assenza di obblighi, dei vuoti di tutela e delle mancanze del settore pubblico per privatizzare i profitti ed esternalizzare le perdite e i costi sociali. E’ giunto il momento di pretendere, da parte delle aziende, l’assunzione di responsabilità degli impatti sulle proprie filiere, ed invocare, non proclamare, un effettivo invito all’azione. La pandemia di coronavirus ha reso palese quanto siamo interdipendenti gli uni dagli altri, come individui, come attori economici, come stati sovrani. Rendiamo questa interdipendenza un valore e non una malattia. La direttiva sulla human rights and environmental due diligence ha questo potenzial

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Il position paper integrale della CCC sulla human rights due diligence, Fashioning justice, è disponibile qui.